Responsabile:

Sede regionale:
Campobasso
Via F. Crispi, 1/D
Tel. 0874 418560

Sito nazionale:
http://www.arcadiaconcilia.it/

ARCADIA CONCILIA

Arcadia Concilia srl è l’Organismo di Mediazione della  UIL accreditato al Ministero della Giustizia al n. 931 con provvedimento del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale delle Giustizia Civile del 13 settembre 2012.

La UIL da tempo impegnata nell’erogazione dei propri servizi ai cittadini crede  fermamente in  questo  nuovo e indispensabile istituto giuridico che ha deciso di promuovere avvalendosi al proprio interno di una “Segreteria Tecnica” (Legal Specialist Team) costituita da professionisti  di comprovata esperienza  nella gestione e nel coordinamento delle procedure di Mediazione.

La mediazione è l’attività svolta da un soggetto terzo e imparziale, finalizzata a ricercare un accordo amichevole – conciliazione – tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia legale.

Si tratta di un processo stragiudiziale veloce, puntuale e soprattutto informale, indispensabile in un mercato in continuo movimento ed in rapida evoluzione. Lo scopo della riforma della mediazione civile è quello di ridurre il numero di nuove cause giudiziarie, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce con tempi e costi certi.

Chiunque intende promuovere una causa giudiziale in materia di:

  • Condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
  • risarcimento da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi
  • contratti bancari e finanziari

è tenuto ad esperire preliminarmente, con l’assistenza obbligatoria di un Avvocato, il tentativo di conciliazione della controversia presso un organismo autorizzato dal Ministero della Giustizia.

Ciò vuol dire che qualora la parte instaura per le materie sopra indicate un giudizio direttamente in Tribunale senza aver prima tentato la mediazione, il suo avversario può sollevare l’eccezione di improcedibilità al Giudice. Il Giudice stesso, d’ufficio, e senza nessuna richiesta, potrebbe rilevare che non è stata tentata la conciliazione rimandando le parti ad un organismo di Mediazione.

La legge di conversione del c.d. decreto “del fare” ha però introdotto una nuova forma di mediazione obbligatoria e cioè quella delegata dal Giudice anche per materie diverse da quelle sopra menzionate di cui all’art. 5 del dlgs n. 28/2010. In questo caso il Giudice dinanzi al quale pende il processo, può invitare le parti a recarsi presso un organismo di mediazione e il suddetto invito diventa condizione di procedibilità del relativo processo.